materiale sul diritto d'autore
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Sentenza 27.02.2014 n. 3085 Tribunale dell'Impresa di Napoli (creatività e diritto d'autore; plagio; domanda di risarcimento) Il traduttore di fumetti nel Terzo Millennio (mio intervento al Seminario di Strade - Settignano 23.01.2015) Ordinanza del 6.05.2014 Tribunale dell'Impresa di Torino (compenso per "copia privata" - episodi di telenovelas in lingua italiana caricati su youtube.com e youtube.it) Sentenza 26.05.2014 Tribunale dell'Impresa di Milano (mancato pagamento roy per sfruttamento del marchio - risoluzione contratto e risarcimento del danno) Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 luglio – 24 ottobre 2016, n. 44587 La Cassazione si esprime sul plagio di una traduzione letteraria: "...in tema di protezione del diritto di autore, tanto di un’opera originale quanto di un’opera derivata, si ha violazione della paternità dell’opera non solo quando questa è copiata integralmente, cioè quando vi sia la riproduzione abusiva di essa, ma anche nel caso di contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell’opera precedente sono replicati da quella successiva, risultando penalmente rilevante, come lo stesso ricorrente non sembra dubitare, anche la condotta di riproduzione parziale ossia di singole parti dell’opera usurpata, integrando entrambe le modalità della condotta il reato di cui all’art. 171, lett. a), legge n. 633 del 1941, cosicché sono sussumibili nell’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice tutte le modificazioni di un’opera originale o derivata che presentano un carattere non creativo, o che comunque non possono essere ricondotte alla nozione di “elaborazione” descritta all’art. 4, in precedenza riportato, della legge sul diritto d’autore..." Leggi la sentenza in versione integrale PDF Importante sentenza sulle tipologie di contratto Una recente sentenza (marzo 2017) di prima istanza del Tribunale di Milano sottolinea senza ombre il carattere autoriale delle opere di traduzione. DISTINZIONE TRA CONTRATTO D’OPERA E CONTRATTO DI EDIZIONE-TRADUZIONE Il contratto d’opera di traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni non creative, la cui “messa in circolazione” è lecita indipendentemente dal consenso dell’autore. Nel caso di traduzione creativa, lo sfruttamento dei diritti autoriali è condizionale alla stipula di un secondo contratto (di cessione degli stessi). La mancanza di un obbligo di pubblicazione o di una relazione di dipendenza tra pubblicazione e compenso non inficia la classificazione del contratto come contratto di edizione-traduzione se gli elementi caratteristici del contratto d’opera sono integrati dalla dichiarazione del traduttore di essere l’unico autore della traduzione e di garantirne, proprietà, originalità e piena disponibilità, e da una garanzia di pacifico godimento. LEGGI QUI LA SENTENZA *** |
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